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Il decreto Rilancio è legge

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Non ne eravamo per niente certi considerando le differenze di opinioni nel Governo, invece il famoso decreto Rilancio è legge. Dal Superbonus al 110% al credito d’imposta per la mancata partecipazione a fiere. Quello che interessa al settore.

Il Senato ha approvato senza modificazioni, con 159 voti favorevoli e 121 contrari, il testo già approvato dalla Camera l’8 luglio scorso.

Del decreto Rilancio e in particolare del Superbonus del 110% abbiamo già parlato in un precedente articolo, vediamo quindi le novità contenute nella legge, frutto della discussione sui vari emendamenti presentati.

Superbonus al 110% anche alle seconde case

Era un motivo di scontro all’interno della maggioranza di Governo che si è risolto, nell’articolo 119 della legge, con l’approvazione di un emendamento concordato che ha esteso il Superbonus al 110% antisismico e di efficientamento energetico alle seconde case unifamiliari (villette a schiera). Restano escluse le ville di lusso, i castelli e gli alberghi.

Un’altra novità importante riguarda l’estensione delle detrazioni per l’isolamento termico, oltre che alle superfici verticali e orizzontali, anche a quelle inclinate, il che significa la coibentazione di qualsiasi tipo di tetto.

I limiti di spesa sono stati differenziati sulla base delle diverse tipologie di edifici: fino a un massimo di 60 mila euro per ogni unità immobiliare, 50 mila euro per le case unifamiliari, 40 mila euro per i condomini fino a 8 unità immobiliari, 30 mila euro per condomini più grandi. Tali valori sono evidentemente da moltiplicare per il numero delle unità che compongono l’edificio.

Per la climatizzazione invernale sono utilizzabili anche gli impianti a collettori solari, inoltre, per le case unifamiliari e le villette a schiera, nelle zone non metanizzate, si accede al Superbonus anche per l’installazione di caldaie a biomassa con valori di emissione almeno per la classe a 5 stelle.

Il tetto di spesa agevolabile per la climatizzazione invernale resta fissato a 30 mila euro per gli edifici unifamiliari e le villette a schiera, mentre scende a 20 mila euro per i lavori sulle parti comuni degli edifici nei condomini fino a 8 unità e a 15 mila euro per i condomini più grandi.

La detrazione del 110% spetta anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione.

Per le persone fisiche il Superbonus per l’efficienza energetica spetta al massimo su due unità immobiliari, oltre che sugli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali.

Sono esclusi dalla detrazione gli immobili che rientrano nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di tipo signorile, ville, castelli o palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

A questo punto per rendere operative le norme contenute nella legge occorre che vengano emanati i decreti attuativi tra i quali, il più atteso è quello che conterà le regole sullo sconto in fattura e la cessione del credito, cioè il provvedimento che dovrebbe, secondo il Governo, risolvere quei problemi di liquidità che spesso disincentivano i lavori di riqualificazione degli edifici. Naturalmente ci si aspetta che tale provvedimento tenga anche conto delle difficoltà che le pmi possono incontrare nell’anticipazione delle risorse economiche necessarie per iniziare i lavori.

 Incremento del fondo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2

Nell’articolo 44, commi da 1-bis a 1-novies, sono stati istituiti nuovi contributi a favore di persone fisiche e giuridiche che, dal 1 agosto al 31 dicembre 2020, acquisteranno, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo. Tale incentivo potrebbe essere cumulabile con le agevolazioni già previste per gli autoveicoli a basse emissioni di Co2 (art. 1, comma 1031, legge n. 145/2018).

Invece alle persone fisiche che tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020 rottamano un veicolo usato omologato in una delle classi da Euro 0 a Euro 3 e acquistano un veicolo usato di classe non inferiore a Euro 6 o con emissioni di CO2 non superiori a 60 g/km, spetta uno “sconto” del 60% sul pagamento degli oneri fiscali dovuti per il trasferimento di proprietà.

Un’ultima novità riguarda le persone fisiche che, contestualmente all’acquisto di un veicolo con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, provvedono alla rottamazione di un secondo veicolo: ai 1.500 euro già spettanti per il primo veicolo, si somma un ulteriore incentivo di 750 euro che, in alternativa, può essere utilizzato sotto forma di credito d’imposta entro tre annualità per acquistare monopattini elettrici, biciclette, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.

Credito d’imposta per la mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali

Si tratta dell’articolo 46-bis che sostanzialmente incrementa di 30 milioni di euro per l’anno 2020 le risorse a favore dei crediti d’imposta per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali già previsti dall’articolo 49 del Dl n. 34/2019 (Credito d’imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali) e dall’articolo 12-bis del Dl n.23/2020 (Rimborso alle imprese per mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali internazionali).

A completamento dei due articoli citati i 30 milioni di incremento sono riservati alle imprese diverse dalle PMI e agli operatori del settore fieristico per far fronte ai danni prodotti dall’annullamento o dalla mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali in Italia.

Anche in questo caso sarà fondamentale il decreto attuativo con le rispettive regole per l’accesso al credito.

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