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Colorifici e produttori, risponde Avisa

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Redazione

Intervista a Gianni Martinetti, presidente del Gruppo pitture e vernici di AVISA Federchimica, per fare chiarezza su cosa è consentito a colorifici e produttori.

Spazio ai contributi esterni. Di seguito un’intervista realizzata da FEL, l’organizzazione del Festival Edilizia Leggera, che parte dall’ultimo DPCM del 22 marzo che dispone “la chiusura delle attività produttive, escluse quelle “necessarie a garantire beni e servizi essenziali” afferenti ai codici ATECO indicati in Allegato I”.

Quindi, l’azienda produttrice di materiali vernicianti deve fermarsi?
La risposta è no, non è obbligata a farlo. Le spiego il perché: tra i codici Ateco indicati dall’allegato1 che possono proseguire nell’attività è compresa la macro categoria “20. – Fabbricazione di prodotti chimici”. Il codice ATECO dei prodotti vernicianti “20.3 – Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici (mastici)” è una sottoclasse della macro categoria 20. L’attività di produzione di pitture e vernici è pertanto possibile, fatta sempre salva l’ottemperanza alle disposizioni di salute e sicurezza specifiche per contrastare il diffondersi del contagio da COVID. Questo è quanto dice la legge, tuttavia molte aziende hanno deciso volontariamente di chiudere l’attività.

Grande confusione anche per quello che riguarda i negozi e i distributori di pitture e vernici. Molti hanno chiuso, altri tengono aperto. Cosa dice la legge?
Il DPCM 22 marzo non menziona le attività commerciali al dettaglio ma stabilisce all’art.1 comma 1 lettera a) (quarto paragrafo) che vale “(…) per le attività commerciali quanto disposto dal DPCM 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del Ministero della salute del 20 marzo 2020”. Le indicazioni per i colorifici, le ferramenta e le attività commerciali è che possono pertanto rimanere aperti (fatta sempre salva l’ottemperanza alle disposizioni di salute e sicurezza specifiche per contrastare il diffondersi del contagio da COVID) considerato che il DPCM 11 consentiva il “Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico“. Questo però non obbliga le aziende a tenere aperto. Di fatto molte rivendite hanno scelto liberamente di chiudere momentaneamente la propria attività, da un lato per garantire la sicurezza di dipendenti e clienti, dall’altro come libera scelta in un momento tanto difficile per l’intero Paese. Va detto anche che alcune Regioni (Lombardia, Emilia-Romagna, Molise) hanno adottato prima della presentazione del provvedimento una nuova ordinanza con ulteriori misure restrittive; tali misure non escludono comunque l’attività di commercio al dettaglio di prodotti vernicianti (salvo definire eventuali giorni di chiusura).

E per i distributori grossisti che non possiedono la licenza di vendita al dettaglio? Quali disposizioni?
Il DPCM 22 marzo non prevede tra le attività consentite dall”Allegato I le attività commerciali all’ingrosso di prodotti chimici. Per l’attività di commercio all’ingrosso di prodotti vernicianti è necessario quindi prevedere una richiesta di autorizzazione specifica al Prefetto competente.

Per i grossisti che devono fare domanda alla prefettura, come devono procedere per farla? esiste un modulo univoco?
No, attualmente non è disponibile un modello standard per tutte le Prefetture; è necessario quindi fare riferimento all’ eventuale modulistica messa a punto della Prefettura della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, scaricarla, compilarla e inviarla alla prefettura.

E le imprese?

FEL, aggiunge anche qualche indicazione per quanto riguarda i posatori e imprese.

Il Dpcm 22 marzo ( vai al testo integrale) di fatto arresta una serie di attività economiche «non necessarie». Per individuare le singole attività che potranno proseguire è stato scelto il criterio della classificazione Ateco, indicando nell’allegato 1 al testo del decreto l’elenco di attività che potranno rimanere in attività.

Il settore edilizia e costruzioni prevede tre grandi gruppi Ateco:

  • costruzione di edifici (codice 41)
  • edilizia civile (codice 42)
  • lavori specializzati (43)

con relative specifiche attività per ciascuno dei tre gruppi.

In base al Dpcm, di questi 3 punti potranno proseguire solo i seguenti:

  • 42 Ingegneria civile;
  • 43.2 Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di installazione di costruzione.

Non sono citati quindi i cantieri rientranti nel codice 41 – COSTRUZIONE DI EDIFICI, 41.1, Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione, 41.2 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali, 43.1 – DEMOLIZIONE E PREPARAZIONE DEL CANTIERE EDILE, 43.3 COMPLETAMENTO E FINITURA DI EDIFICI, 43.9 ALTRI LAVORI SPECIALIZZATI DI COSTRUZIONE .

Questi ultimi, che sono la stragrande maggioranza dei cantieri che interessano l’artigiano e l’impresa del settore edilizia, dovranno osservare la chiusura.

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