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Antitrust, le dichiarazioni di Leroy Merlin

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Le dichiarazioni dell’insegna dopo aver appreso dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la conclusione di un procedimento nei suoi confronti, con una sanzione pari a 3 milioni di euro.

Tuttavia, Leroy Merlin non è l’unica, insieme a lei sono state sanzionate anche Unieuro S.p.A. e la controllata Monclick, nonchè Mediamarket S.p.A. (Mediaworld), rispettivamente per 4 milioni, 300 mila euro e 3,6 milioni.  

Un’azione che, per l’Antitrust “si inquadra in un filone più ampio, volto ad assicurare il corretto ed equilibrato sviluppo dell’e-commerce connotato dalla spersonalizzazione del rapporto d’acquisto e dalla posizione di inevitabile asimmetria informativa in cui versa il consumatore”.

In merito alla questione, Leroy merlin ha rilasciato la seguente dichiarazione:

“Prendiamo atto della sanzione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, precisando che le condotte contestate a Leroy Merlin Italia fanno soprattutto riferimento al periodo di emergenza sanitaria per il Covid19, in cui tutta l’Italia, e non solo, affrontava la pandemia con gli effetti noti sulla vita quotidiana dei cittadini e sulle attività commerciali. 

Riteniamo di non aver adottato alcuna condotta ingannevole, scorretta o aggressiva attraverso il canale e-commerce e che quanto sanzionato dall’Autorità non tenga in debita considerazione gli effetti della pandemia e l’atteggiamento tenuto da Leroy Merlin nei confronti dei propri clienti. 

Abbiamo già dato mandato di depositare ricorso al TAR affinché venga riconosciuta la correttezza del nostro operato”. 

Le motivazioni dell’Antitrust

Secondo l’Antitrust, come riporta la nota stampa emessa “le istruttorie hanno consentito di accertare che le quattro società, nell’ambito dell’attività di e-commerce di prodotti di elettronica di consumo, elettrodomestici, ferramenta, bricolage, giardinaggio e altri prodotti per la casa, svolta tramite i propri siti web aziendali, hanno posto in essere – soprattutto nel periodo di emergenza sanitaria per il Covid 19 – alcune condotte scorrette, differenziate per ciascuna impresa ma tutte riconducibili a due pratiche commerciali scorrette. La prima riguarda le criticità relative al momento dell’offerta di prodotti sul sito Internet, l’altra alle disfunzioni registrate successivamente all’acquisto online.

In particolare, sono stati ricondotti alla prima pratica: la diffusione di informazioni inesatte e ingannevoli sull’effettiva disponibilità dei prodotti venduti online e sui relativi prezzi; la diffusione di informazioni inesatte e ingannevoli riguardo ai tempi di consegna; con riferimento al processo di acquisto, l’addebito del pagamento o il blocco del plafond prima della conclusione del contratto; l’annullamento unilaterale degli ordini di numerosi consumatori.

Sono stati invece ricondotti alla seconda pratica: la ritardata o la mancata consegna dei prodotti acquistati e regolarmente pagati dai consumatori; le informazioni ingannevoli sullo stato delle spedizioni; i ritardi e gli ostacoli in relazione all’esercizio dei diritti di rimborso dei consumatori; l’omessa o l’inadeguata assistenza post-vendita rispetto alle numerosissime richieste dei consumatori: in particolare, durante il periodo pandemico, sono state sospese molte attività di customer care; i ritardi e gli ostacoli per l’esercizio dei diritti di recesso e di rimborso dei consumatori.

Secondo l’Autorità, si tratta di condotte qualificabili come ingannevoli e aggressive perché suscettibili di ingannare i consumatori e di condizionarli indebitamente nell’acquisto o nell’esercizio dei loro diritti contrattuali.

In quest’ambito è ancora più necessario assicurare la correttezza delle relazioni commerciali, attraverso una chiara e completa rappresentazione delle caratteristiche delle offerte che si pubblicizzano e del conseguente vincolo contrattuale e dei diritti dei consumatori, per consentire una scelta commerciale dapprima in ordine all’acquisto e poi all’esecuzione del rapporto contrattuale.

Le quattro società, entro 60 giorni, dovranno informare l’Autorità sulle iniziative assunte per superare gli elementi di criticità evidenziati nei provvedimenti sanzionatori adottati”.

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