Pos, nuove disposizioni per la comunicazione delle operazioni
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Gli operatori finanziari che mettono a disposizione degli esercenti gli strumenti di pagamento elettronico devono comunicare, all’Agenzia delle entrate, transitando per PagoPa, i dati identificativi dei Pos forniti ai commercianti e gli importi complessivi degli incassi giornalieri effettuati tramite ogni singolo terminale.
Il provvedimento firmato il 30 giugno 2022, dal direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, definisce quali siano i dati da inviare, le modalità e i termini di trasmissione.
L’obbligo è stato introdotto dall’articolo 22, comma 5, della legge n. 124/2019. Secondo la disposizione gli operatori autorizzati che consentono, tramite un contratto di convenzionamento con gli esercenti, l’accettazione del pagamento e-cash per cessioni di beni e prestazioni di servizi, devono comunicare all’amministrazione finanziaria:
- il codice fiscale e, se disponibile, la partita Iva del commerciante e il codice univoco del contratto di convenzionamento con il prestatore di servizi di pagamento
- il codice Abi o il codice fiscale dell’operatore finanziario obbligato alla trasmissione
- l’identificativo assegnato da PagoPa all’operatore
- l’identificativo univoco dello strumento di pagamento, fisico o virtuale, con cui l’esercente accetta la transazione elettronica
- la tipologia di operazione, distinta tra pagamento e storno pagamento
- la data di trasmissione delle operazioni da parte del prestatore di servizi di pagamento
- la data contabile dei pagamenti
- l’importo complessivo giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall’esercente
- il numero giornaliero dei pagamenti e-cash effettuati.
In particolare, le informazioni sopra elencate devono essere trasmesse dagli interessati a PagoPa, direttamente o attraverso Bancomat Spa per i pagamenti effettuati presso gli esercenti tramite carte dei circuiti PagoBancomat® e Bancomat Pay®, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data di contabilizzazione della cessione o prestazione, sulla base delle specifiche tecniche e delle modalità telematiche definite con apposita convenzione sottoscritta con PagoPa. PagoPa, a sua volta, mette a disposizione dell’Agenzia delle entrate gli stessi dati entro il quinto giorno successivo alla data di ricezione, secondo le modalità telematiche e le specifiche tecniche definite con apposito accordo tra Agenzia e PagoPa.
Il via ai motori è fissato con riferimento alle informazioni relative alle transazioni contabilizzate dal 1° settembre, la cui trasmissione deve essere effettuata dai prestatori di servizi di pagamento entro il 5 settembre 2022. Per le operazioni contabilizzato dal 1° gennaio al 31 agosto 2022 c’è tempo fino al 31 ottobre 2022.
Il provvedimento precisa, inoltre, che PagoPa assume, per conto dell’Agenzia delle entrate, il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti, in base dell’articolo 28 del Regolamento Ue n. 2016/679. Inoltre, l’amministrazione finanziaria si avvale del partner tecnologico Sogei al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, designato per questo del Responsabile del trattamento dei dati ai sensi della stessa disposizione europea.
Fonte: FiscoOggi, pubblicazione dell’Agenzia delle entrate
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