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La Distribuzione e i pagamenti


Dopo l’editoriale pubblicato il 30 marzo scorso in cui si cercava di inquadrare il problema sollevato dall’hashtag #iopagoifornitori, si è susseguita in redazione una sequela di mail e telefonate di imprenditori e manager del settore.

Una generalizzata preoccupazione, a fronte delle lettere che ogni giorno arrivavano sui tavoli degli uffici amministrativi delle aziende, da parte dei clienti della distribuzione, grande, organizzata o tradizionale, con richieste di prorogare i tempi di pagamento delle merci previsti nel contratto di fornitura.

E, ancora, una preoccupazione che ha visto Made4Diy, l’associazione italiana di produttori del settore, pubblicare molteplici richiami (anche congiunti con altre realtà associative), alla collaborazione.

La causa di forza maggiore va prevista alla firma del contratto

La giurisprudenza non ci offre risposte e soluzioni, salvo nel caso che all’atto della stesura del contratto siano state previste clausole specifiche riguardo alla fattispecie della “forza maggiore”, la quale si distingue per tre elementi caratterizzanti: l’imprevedibilità (impossibilità di prevedere un evento eccezionale all’atto della firma del contratto); l’inevitabilità (impossibilità di evitare l’evento) e la non imputabilità (l’evento non è riconducibile alla condotta del debitore).

Questi tre elementi sono tutti presenti nella situazione di emergenza Covid-19 che stiamo vivendo, tuttavia è indispensabile che la fattispecie della Forza maggiore sia presente nelle clausole contrattuali perché altrimenti non è esibibile in quanto è una forma giuridica che non esiste nel nostro ordinamento, contrariamente ai regolamenti della contrattualistica internazionale.

Allo stesso modo il nostro Codice Civile regolamenta con estrema precisione l’inadempienza contrattuale riguardo alle prestazioni, in particolare negli articoli 1218 (responsabilità del debitore) e 1256 (impossibilità definitiva e impossibilità temporanea), ma non regolamenta fattispecie particolari riguardo al mancato pagamento di un debito tra aziende, che è il nostro caso.

La Reductio ad Aequitatem (riduzione a equità)

Quindi, fermo restando che una volta contratto un debito esiste l’obbligo di farvi fronte, soprattutto nel nostro caso dove parliamo di merci consegnate mesi prima, sulla base di un preciso contratto, e probabilmente già vendute al momento in cui viene richiesto il pagamento programmato, la formula più corretta, da un punto di vista giuridico, ma anche etico, è quella della reductio ad aequitatem, fattispecie regolata dall’articolo 1450 del Codice Civile e che prevede la possibilità di modificare i termini di un contratto per evitane la rescissione.

La reductio ad aequitatem è configurabile quando l’esito del contratto era inteso subordinatamente all’esistenza di una determinata situazione di fatto, elemento che evidentemente nel nostro caso è stato stravolto dall’intervenuta e imprevedibile epidemia del coronavirus:

Come si comportano le maggiori insegne della GDS del bricolage

Abbiamo fatto qualche ricerca sull’attuale situazione e le informazioni in nostro possesso, al momento, vedono la stragrande maggioranza delle insegne di cui abbiamo notizia proporre alla produzione uno slittamento dei pagamenti.

Nella fattispecie, riferendoci all’aspetto di cui sopra, ovvero quello della reductio ad aequitatem, un riferimento, anche se indicativo va, alll’atteggiamento di OBI Italia, insegna che ha inviato ai propri fornitori una proposta di accordo modificativo di contratto di fornitura che richiede di concordare, per le forniture scadenti a marzo, aprile, maggio, giugno e luglio, una proroga delle scadenze dei pagamenti.

Tale proroga è strutturata da OBI Italia spezzando in tre tranche l’importo di ogni singola scadenza da ripartire nei tre mesi successivi alla scadenza stessa, tranne che per le scadenze di marzo, dove la prima tranche è prevista per settembre.

La metodica dell’accordo modificativo, ovviamente soggetta all’approvazione dell’azienda creditrice, riteniamo rappresenti l’approccio più corretto sia dal punto di vista giuridico, ma anche etico in quanto propone un calendario chiaro dei futuri pagamenti consentendo così all’azienda creditrice la possibilità di organizzarsi amministrativamente.

Più o meno analogo è l’atteggiamento di Brico OK, che ha comunicato ai propri fornitori che i pagamenti del 31/03/2020 sarebbero stati regolati con una prima tranche del 50% alla scadenza prevista e il restante 50% al 30/4/2020. Slittamento, rispettivamente di 90 gg, per i termini del 30 aprile, 30 maggio e 30 giugno. Il tutto, salvo provvedimenti ancora più restrittivi per l’attività.

Ma se Brico Ok, pur essendo un consorzio ha un ordinamento più assimilabile ad un franchising, quindi con regole condivise su tutti i punti vendita, diversamente per gli altri, il cui ufficio “centrale” non può prendere una posizione precisa nei confronti di tutti i suoi consorziati.

Un esempio è FDT Group, che nella lettera del 27 scorso, ha comunicato ai suoi fornitori di aver invitato tutti gli aderenti al consorzio ad onorare le scadenze di pagamento al 31/03/2020 con la speranza che tale appello fosse accolto.

Senza un orizzonte temporale preciso è invece la modalità proposta da Evoluzione Brico, che ha comunicato ai propri fornitori l’impossibilità di affrontare i pagamenti alla scadenza di marzo e il posticipo dei prossimi pagamenti a data da destinarsi.

Decisamente lunghi i tempi richiesti da Sistema (Brico Io e Brico Life) che ha proposto di far fronte al pagamento delle fatture scadute e quelle in scadenza fino al 10/05/2020 in rate mensili a partire da gennaio 2021.

Infine, dulcis in fundo, è proprio il caso di dirlo, abbiamo le insegne del Gruppo Adeo che, il 30 marzo Bricoman e il 2 aprile Leroy Merlin hanno comunicato ai fornitori. La prima che  rispetterà le prossime scadenze di pagamento, nel rispetto dei termini contrattuali previsti, mentre la seconda ha scritto che i prossimi pagamenti previsti sono e saranno gestiti regolarmente e con le consuete scadenze

Per concludere, va detto che alcune di queste comunicazioni sono state scritte ed inviate prima che il Governo varasse il “Cura Italia” e prima ancora delle misure di rinforzo che sono al varo proprio in queste ore. Quindi potrebbero anche essere interpretate in modo “preventivo e cautelativo” in attesa di capire cosa effettivamente il governo avesse in serbo per la distribuzione non food. Non è un caso che Anche Federdistribuzione si sia mossa in questo senso e lo scorso sabato 4 aprile, abbia rilanciato al Governo una proposta in 10 punti a favore della grande distribuzione non food.

Detto questo non possiamo altro che sottolineare che la situazione è difficile e preoccupante e, soprattutto alle grandi insegne della distribuzione organizzata, quello che viene richiesto da più parti (aziende e associazioni imprenditoriali) è un approccio etico all’indubbio problema. Perché in taluni casi ne va della vita stessa di molti produttori e il futuro, senza fornitori, non si preannuncerebbe certamente facile da gestire.

PS: Anche se probabilmente lo sapete già, concludiamo ricordando che il Decreto Legislativo n.231 del 9 ottobre 2002, riguarda l’attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Il decreto determina il saggio degli interessi e la decorrenza degli interessi moratori.



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