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Curare le piante con la nuova legge

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Dallo scorso 26 novembre 2015 è entrato definitivamente in vigore il PAN, Piano di Azione Nazionale, per la regolamentazione della vendita e dell’uso dei prodotti fitosanitari.

Cosa significa? Che, contrariamente a prima, quando chiunque poteva acquistare qualsiasi cosa, la nuova legge introduce la differenziazione tra prodotti fitosanitari per uso professionale e per uso non professionale.

Gli obbiettivi di questa legge sono meritori e sono indicati con precisione nel Piano d’Azione Nazionale:

  • ridurre i rischi e gli impatti dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull’ambiente e sulla biodiversità;
  • promuovere l’applicazione della difesa integrata, dell’agricoltura biologica e di altri approcci alternativi;
  • proteggere gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari e la popolazione interessata;
  • tutelare i consumatori;
  • salvaguardare l’ambiente acquatico e le acque potabili;
  • conservare le biodiversità e tutelare gli ecosistemi.

Per raggiungere questi obbiettivi la legge prevede un’informazione accurata della popolazione, una capillare e sistematica azione di controllo, regole sulla corretta manipolazione, stoccaggio e smaltimenti dei prodotti fitosanitari e, per venire al nostro quotidiano, prevede che, sia per la vendita che per l’acquisto di prodotti fitosanitari ad uso professionale, si debba essere in possesso di uno specifico certificato di abilitazione (confidenzialmente chiamato “patentino” dagli operatori del settore), rilasciato dalle Regioni a fronte dell’avvenuta frequentazione di corsi di formazione.

Questo a partire dal 26 novembre 2015.

Il PAN e i fitosanitari ad uso professionale

Il problema in questo caso è che, a fronte della scadenza del 26 novembre 2015, sono rare le Regioni che si sono organizzate offrendo un programma di corsi di formazione che consentano di raggiungere l’ambito certificato di abilitazione. Un problema non da poco se si considera che la stragrande maggioranza, tra venditori e utilizzatori professionali, oggi non posseggono il patentino. Un esempio: la Compag, associazione dei commercianti di prodotti per l’agricoltura, stima che su un milione di micro imprese agricole presenti in Italia, solo 300 mila sono in possesso del certificato di abilitazione.

Un buon modo, tutto italiano, per trasformare una legge giusta, perché è certamente giusto che i fitofarmaci, in quanto potenzialmente pericolosi per le persone e l’ambiente, siano utilizzati da professionisti formati e preparati, in un problema che mette in crisi un intero settore.

Ovviamente non si tratta di una questione di mancanza di tempo ma per i dettagli dell’iter di questa legge rimandiamo i lettori più interessati o curiosi alla fine di questo articolo, dopo aver analizzato rapidamente gli effetti della normativa sugli utilizzatori non professionali

Il PAN e i fitosanitari ad uso non professionale

Prima di tutto è bene sottolineare che quando parliamo di “non professionisti” del verde stiamo comprendendo un popolo, stimato da Nomisma in una ricerca del 2012, di 7.400.000 appassionati che coltivano un fondo agricolo (1.200.000 persone), un orto (2.700.000 persone) o un giardino (3.500.000 persone). Se a questi aggiungiamo chi esercita il proprio hobby verde in città sul terrazzo del proprio appartamento i numeri si ingigantiscono ulteriormente. Un altro dato interessante, per definire il fenomeno ci viene dall’Istat che nel 2013 evidenziava che gli orti urbani, dati in concessione dai Comuni italiani, superavano la quota dei 3 milioni di metri quadrati.

Tutte queste persone erano abituate a trattare il proprio verde con diserbanti, fungicidi e antiparassitari di produzione chimica, estremamente efficaci e veloci. Teniamo conto che, fino a ieri, non c’era la distinzione tra fitosanitari professionali e non professionali, quindi gli hobbisti, sostanzialmente, acquistavano gli stessi prodotti destinati ai professionisti semplicemente in confezioni più piccole.

In questo senso la nuova legge è benvenuta perché, considerando l’oggettiva attenzione, che richiede un uso corretto dei prodotti fitosanitari, l’hobbista medio non era, e non è provvisto delle adeguate conoscenze. In più non era nemmeno possibile ricorrere all’aiuto di chiare istruzioni per l’uso, perché sui bugiardini contenuti nelle confezioni per gli hobbisti, le aziende dovevano attenersi alle indicazioni del Ministero e riportare quelle stesse caratteristiche e gli stessi dati destinati ai professionisti, quindi dosaggi a ettaro e diluizioni a ettolitro. Le aziende del settore, quanto meno le più attente, hanno cercato di fare corretta informazione al consumatore privato, dove potevano, cioè sulle confezioni, dove, oltre al supporto delle immagini, stampavano indicazioni di utilizzo più semplici, comprensibili e soprattutto adatte al consumo hobbistico.

Probabilmente le linee guida, che definiranno le caratteristiche dei prodotti fitosanitari, riguarderanno la taglia ridotta delle confezioni, la realizzazione di etichette ed istruzioni idonee, prodotti pronti all’uso e percentuali più basse di principio attivo.

Si dovrà necessariamente andare verso un prodotto più naturale e meno chimico, il che può essere molto positivo, purché si riesca a portare i consumatori ad un cambio di mentalità. Infatti, non avendo più a disposizione prodotti aggressivi che risolvono il problema dei funghi o dei parassiti in poco tempo e poche applicazioni, si dovrà passare dalla logica della cura quando il problema si manifesta a quella della prevenzione, con l’uso di prodotti naturali specifici che tutelano la pianta dagli attacchi. Insomma sarà necessario assorbire il concetto secondo cui, anche per le piante, “prevenire è meglio di curare”. Per fare questo occorreranno campagne di comunicazione importanti considerando la grande massa di hobbisti del verde che ci sono in Italia. Ci penserà il Ministero o sarà un onere tutto a carico delle aziende produttrici?

Fin qui tutto bene, però, naturalmente, esiste un problema. Il DL del 22 gennaio 2014, di adozione del PAN, prevedeva che “i criteri specifici che caratterizzeranno questi prodotti, dovranno essere emanati da uno specifico decreto che dovrà emanare il Ministero della Salute”.

Quel pasticciaccio brutto delle linee guida

I lettori più attenti avranno notato che quando abbiamo parlato delle linee guida per la definizione dei prodotti (cioè del contenuto del decreto di cui sopra) abbiamo usato l’avverbio “probabilmente”. Già perché dopo la scadenza del 26 novembre 2015, data di entrata in vigore del Piano di Azione Nazionale, il Ministero non aveva ancora emanato il decreto di definizione delle linee guida, diffondendo bensì una circolare che ammetteva il ritardo e prevedeva, in via transitoria, che per i non professionisti tutto rimanesse come previsto dalle vecchie norme (cioè nessuna differenza tra prodotto professionale e non professionale). Il tutto senza specificare la data della futura emanazione delle linee guida.

Un pasticcio. Ribadiamo nuovamente che non si tratta di una questione di tempi, come vedremo nella ricostruzione normativa della vicenda in fondo all’articolo.

E’ evidente che la mancanza delle linee guida che definiscono le caratteristiche dei prodotti fitosanitari per i non professionisti, non consente alle aziende produttrici di attivare le dovute ricerche per la preparazione di nuovi prodotti in linea con le caratteristiche richieste. Un lavoro che richiede investimenti e programmazione.

In più, nella confusione che si è venuta a creare, dal un lato per la vicenda “patentino” per i professionisti e dall’altro per l’incertezza su quali prodotti è possibile vendere ai non professionisti, i negozianti, spesso terrorizzati dai controlli delle Asl, tendono a non tenere i vecchi prodotti destinati ai non professionisti, in quanto ovviamente non in regola con le regole che ancora non ci sono (sembra un paradosso), lasciando i consumatori senza soluzioni per un problema che sovente è vitale per le proprie amate piante.

Difficile in questo caso dare torto ai negozianti soprattutto perché le sanzioni previste dall’articolo 24 comma 6 del DL nr. 150 del 14 agosto 2012, prevedono pene amministrative molto severe per chi non rispetta le regole. Per esempio: il comma 5 dell’articolo 10 del decreto vieta, a partire dal 26 novembre 2015, la vendita agli utilizzatori non professionali di prodotti fitosanitari che non recano in etichetta la specifica dicitura “prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali”. La sanzione in questo caso va da 10 mila a 25 mila euro. Oppure “il venditore è tenuto a fornire informazioni sui rischi per la salute umana e per l’ambiente connessi al loro uso”, se non lo fa la sanzione va da 1.000 a 5 mila euro.

Quelle che abbiamo riportato sono le sanzioni previste dalla legge ma, proprio in questi giorni (questo articolo è stato preparato tra la fine di febbraio e gli inizi di marzo 2016), a fronte delle richieste delle Regioni al Ministero sulle modalità di comportamento in assenza delle linee guida che dovrebbero regolamentare la vendita dei prodotti fitosanitari a noi non professionisti, quest’ultimo ha disposto che fintanto che non verranno emanate le linee guida, ogni Regione può legiferare su questo tema come meglio crede e inoltre “… in applicazione del principio generale di certezza del diritto, non essendo stata ancora individuata la categoria dei prodotti ad uso non professionale, non si ritiene opportuno applicare la sanzione di cui all’art. 24, comma 6 del Dlgs n. 150/2012”.

C’è da rimanere basiti. Non tanto per la sospensione delle sanzioni che in mezzo a questo caos è sacrosanta e mette al riparo la categoria di negozianti da spiacevoli “colpi di scena”, quanto dalla resa del Ministero e la delega alle Regioni di comportarsi, su un tema così delicato, ciascuna come riterrà opportuno. Questo significa che avremo regolamenti diversi in ogni Regione, senza avere nemmeno la possibilità, spesso, di verificarli perché le Regioni non sono tenute a diffondere a tutti i soggetti interessati (prime tra tutti le aziende che devono produrre e confezionare i prodotti in questione) tali decisioni. Ciò significa che potrà accadere che nella Regione X per acquistare un prodotto fitosanitario il consumatore dovrà esibire al negoziante (anch’esso certamente poco contento) il proprio codice fiscale e compilare un formulario con i propri dati e rilasciare una dichiarazione che l’uso del prodotto è limitato al proprio orticello o alla propria piantina sofferente. Nella Regione Y invece, magari confinante, potrebbe accadere che i prodotti fitosanitari possano continuare ad essere venduti anche ai privati senza nessun onere o controllo.

Insomma la confusione è totale e il risultato è che per l’ormai prossima primavera noi consumatori potremo incontrare non poche difficoltà nel reperire i prodotti fitosanitaria che malauguratamente ci dovessero essere necessari.

Iter della normativa PAN

Come promesso chiudiamo l’articolo con una ricostruzione dell’iter seguito dal Piano di Azione Nazionale con qualche riferimento che ci consente di capire meglio i decreti che si sono succeduti.

Il tutto parte dalla direttiva europea 2009/128/CE che istituì un quadro per l’azione comunitaria per l’utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari.

L’Italia, con il decreto di attuazione del 14 agosto 2012, numero 150, recepiva la norma europea e in particolare, nell’articolo 6 si specificava che con tale decreto “è adottato, entro il 26 novembre 2012 il Piano d’Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei fitosanitari.”

Nell’ambito di questo decreto, che è il principale atto normativo in tema di fitofarmaci, interessanti sono anche i seguenti articoli.

Art. 7 – comma 3

Le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano sono le autorità competenti per l’attuazione del sistema di certificazione relativo ai requisiti e alle procedure per il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni (patentino – n.d.r.) … sono responsabili per l’istituzione, entro il 26 novembre 2013, del sistema di formazione e del rilascio delle abilitazioni.

Art. 8 – comma 1

A decorrere dal 26 novembre 2015 chiunque intenda svolgere un’attività di vendita di prodotti fitosanitari o di consulenza sull’impiego deve essere in possesso di uno specifico certificato di abilitazione (vd. Art. 7)

Art. 10 – comma 4

Entro e non oltre il 26 novembre 2013 il Ministero della Salute, d’intesa con il Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali e il Ministero dell’Ambiente, adotta specifiche disposizioni per l’individuazione dei prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori non professionali.

Art. 10 – comma 5

Decorso il termine di due anni successivi all’adozione delle disposizioni di cui al comma 4, è vietata la vendita agli utilizzatori non professionali di prodotti fitosanitari che non recano in etichetta la specifica dicitura “prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali” (sanzione amministrativa da 10 a 25 mila euro – n.d.r.).

Tutte le date riportate nel decreto sono state ovviamente disattese, tant’è che per il decreto di adozione del PAN ai sensi dell’articolo 6 del DL del 14 agosto 2012, nr. 150, dobbiamo aspettare il DL del 22 gennaio 2014.

In tale decreto si legge che “a decorrere dal 26 novembre 2015, il certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari costituisce un requisito obbligatorio per la distribuzione sul mercato di tutti i prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori professionali. Per i prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori non professionali il venditore è tenuto a fornire informazioni sui rischi per la salute umana e per l’ambiente connessi al loro uso”

E aggiunge che “i criteri specifici che caratterizzeranno questi prodotti. Dovranno essere definiti da uno specifico decreto che dovrà emanare il Ministero della Salute”, cioè quelle linee guida che il mercato sta aspettando e senza le quali la confusione è totale.

Prima di concludere un doveroso ringraziamento a Maria Chiara Siciliani, product manager Home & Garden di CIFO, per le sue preziose indicazioni e suggerimenti per la migliore comprensione del problema.

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