UE, fine del Geoblocking
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E’ stato abolito, in questi giorni, dalla UE il Geoblocking, una normativa che, di fatto, impediva ai cittadini europei di comprare prodotti o servizi da piattaforme fuori dai loro confini.
Infatti, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno tenuto conto degli impegni presi durante il vertice digitale di settembre a Tallinn ponendo fine a un geoblocking ingiustificato, uno dei file prioritari dell’UE per il 2017.
Il vicepresidente Andrus Ansip, responsabile per il mercato unico digitale, ha dichiarato:
Oggi mettiamo fine alle discriminazioni ingiustificate quando effettuiamo acquisti online: si tratta di notizie eccellenti per i consumatori: con le nuove regole, gli europei potranno scegliere da quale sito Web desidero comprare, senza essere bloccato o re-indirizzato.Questa sarà una realtà per Natale l’anno prossimo.
A tutt’oggi quello che succede è che il 63% dei più importanti siti europei di ecommerce applicano forme di blocco geografico. In sostanza succede che, se vogliamo acquistare un prodotto da un sito di ecommerce, per esempio, tedesco ci ritroviamo impossibilitati a farlo perché non ci viene consentita la registrazione on line, oppure l’acquisto si blocca al momento di indicare la destinazione della consegna, o ancora, non viene accettato il pagamento nonostante in Europa ci sia una moneta unica e precise direttive che armonizzano i sistemi di pagamento.
Esistono poi casi in cui si viene automaticamente reindirizzati verso un altro sito che spesso ha prezzi diversi rispetto a quello presso cui volevamo perfezionare il nostro acquisto.
Tutto questo, alla fine di questo 2018, dovrà finire e ogni consumatore europeo potrà comprare ciò che desidera avendo la possibilità di confrontare i prezzi tra tutti i portali ecommerce europei.
Sarà possibile acquistare tutto senza dover sottostare alle frontiere del Geoblocking, tranne i prodotti o servizi soggetti a diritto d’autore. Piattaforme con Netflix, YouTube o Sky potranno ancora esercitare blocchi verso i consumatori europei di diverse nazionalità. Questo perché la regolamentazione dei diritti d’autore è diversa da Paese a Paese, di questo aspetto la UE ha rimandato eventuali decisioni al 2020.
Naturalmente l’abolizione del Geoblocking non significa che i negozi online siano obbligati a vendere in tutti i Paesi UE o a omologare i prezzi a livello continentale. Un sito di ecommerce, per esempio tedesco, può decidere di non vendere i propri prodotti, sempre per esempio, ai consumatori spagnoli per questioni di costi di consegna o comunque perché ritiene anti economico farlo. La differenza è che dalla fine del 2018 dovrà giustificare la scelta agli organi di vigilanza preposti i quali valuteranno, caso per caso, l’effettiva validità dei motivi addotti o meno.
Se per i consumatori l’abolizione del Geoblocking è una buona notizia, non altrettanto potrebbe esserlo per le aziende. Il tema dovrà essere ulteriormente approfondito soprattutto per quanto riguarda la disparita del carico IVA che potrebbe avvantaggiare Paesi come il Lussemburgo con un’IVA al 15% rispetto per esempio al nostro italico 22% (eccezion fatta per i generi alimentari).
Potrebbero inoltre essere avvantaggiate le grandi aziende e insegne multinazionali, che hanno maggiore agio nell’intervento sui prezzi, a scapito, forse, delle piccole e medie imprese che ad oggi rappresentano circa il 98% delle società attive nell’ecommerce in Europa e generano poco più del 50% del valore globale di questo mercato.
La commissaria Elżbieta Bieńkowska, responsabile del mercato interno, dell’industria, dell’imprenditoria e delle PMI, ha aggiunto:
Prossima fermata: abbattere i prezzi della consegna pacchi transfrontaliera, che scoraggiano ancora le persone dall’acquisto e dalla vendita di prodotti in tutta l’UE.
Le nuove norme definiscono tre situazioni specifiche in cui nessuna giustificazione e nessun criterio obiettivo per un trattamento diverso tra clienti di diversi Stati membri dell’UE sono concepibili fin dall’inizio.
Nel dettaglio sono:
· La vendita di beni senza consegna fisica. Esempio: un cliente belga desidera acquistare un frigorifero e trova l’offerta migliore su un sito tedesco. Il cliente avrà il diritto di ordinare il prodotto e ritirarlo presso la sede del commerciante o organizzare personalmente la consegna a casa sua.
· La vendita di servizi forniti elettronicamente. Esempio: un consumatore bulgaro desidera acquistare servizi di hosting per il suo sito Web da un’azienda spagnola. Ora avrà accesso al servizio, potrà registrarsi e acquistare questo servizio senza dover pagare costi aggiuntivi rispetto a un consumatore spagnolo.
· La vendita di servizi forniti in una specifica ubicazione fisica. Esempio: una famiglia italiana può acquistare un viaggio direttamente in un parco di divertimenti in Francia senza essere reindirizzato a un sito Web italiano.
Le nuove regole entreranno direttamente in vigore dopo nove mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE, per consentire in particolare ai piccoli commercianti di adattarsi.
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