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Chiusure. Dopo il Piemonte, la Lombardia


Dopo quella per le limitazioni degli spostamenti in orario notturno dalle 23 alle 5 del giorno successivo, ad integrazione è arrivata l’Ordinanza nr 623 che prevede chiusure commerciali e altre disposizioni.

Nonostante la contrarietà di tutte le categorie associative, l’Ordinanza è arrivata e dispone la temuta chiusura degli esercizi commerciali non alimentari all’interno dei centri commerciali nelle giornate di sabato e domenica.

Nel dettaglio:

Art. 2 (Limitazioni alle aperture delle grandi strutture di vendita* e dei centri
commerciali nei fine settimana)

  1. Nelle giornate di sabato e domenica è disposta la chiusura delle grandi
    strutture di vendita nonché degli esercizi commerciali al dettaglio presenti all’interno dei centri commerciali. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alla vendita di generi alimentari, alimenti e prodotti per animali domestici, prodotti cosmetici e per l’igiene personale, per l’igiene della casa, piante e fiori e relativi prodotti accessori, nonché alle farmacie, alle parafarmacie, alle tabaccherie e rivendite di monopoli.

Art. 3 (Misure per prevenire l’affollamento all’interno degli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi commerciali al dettaglio)

  1. È fatto obbligo sia per gli esercizi commerciali al dettaglio che per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
  2. Tali esercizi devono adottare regole di accesso, in base alle caratteristiche dei locali, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti. In particolare, le medie e grandi strutture di vendita devono garantire quanto previsto al periodo precedente, dando priorità, ove possibile, a modalità (app, internet etc.) di prenotazione dell’accesso all’esercizio.

*Le grandi strutture di vendita sono esercizi commerciali aventi una superficie di vendita superiore a 1.500 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.



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