Tendenze Retail e eCommerce, il decalogo per evitare sanzioni

Dal 27 settembre 2026 entra in vigore la riforma del Codice del Consumo (d.lgs. 30/2026, recepimento della Direttiva UE 2024/825). Gli obblighi da seguire.

Per negozi fisici e piattaforme online arrivano l’obbligo dell’Avviso armonizzato europeo, etichette standard di durabilità e il divieto di slogan ambientali generici o basati su compensazioni.

Data l’importanza della nuova normativa che entrerà in vigore e della quale abbiamo già scritto, riceviamo e pubblichiamo le linee guida illustrate dall’avvocato Christian Caserini di LCA Studio Legale. 10 passi operativi per mettersi al riparo dai rischi sanzionatori e reputazionali.  

Con l’applicazione del d.lgs. 20 febbraio 2026, n. 30, che recepisce la Direttiva (UE) 2024/825, cambia radicalmente il quadro informativo per chi vende beni ai consumatori in Italia.

La riforma interviene sul Codice del Consumo introducendo standard visivi uniformi a livello europeo per la garanzia legale di conformità e per le garanzie commerciali di durabilità, vietando al contempo pratiche commerciali ingannevoli legate all’obsolescenza e al greenwashing.  

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) vigilerà sull’applicazione delle nuove disposizioni. Le violazioni ricadono nella disciplina generale delle pratiche commerciali scorrette, con il potere per l’Autorità di disporre la cessazione delle condotte, ordinare la pubblicazione dei provvedimenti e irrogare sanzioni pecuniarie.  

Di seguito i 10 punti chiave per la corretta conformità operativa e contrattuale di punti vendita ed eCommerce:

1. Esporre l’Avviso armonizzato ufficiale sulla garanzia legale (senza alterazioni)

Dal 27 settembre 2026, prima che il consumatore sia vincolato dal contratto, scatta l’obbligo di ricordare l’esistenza della garanzia legale di conformità (artt. 128 e ss. Codice del consumo) e la durata minima di due anni usando esclusivamente il modello standard europeo.  

  • Punti vendita fisici: l’Avviso deve essere esposto in modo chiaramente visibile (es. in cassa o aree di passaggio), in formato non inferiore ad A4, riproducibile a colori o in bianco e nero, senza alcuna modifica a grafica, contenuti o QR code.  
  • E-commerce: va reso disponibile prima della conclusione dell’acquisto, obbligatoriamente a colori, in posizione accessibile e con QR code perfettamente funzionante.  
  • Beni usati: l’Avviso va esposto tassativamente anche per l’usato, pur rimanendo valida la facoltà di concordare un termine di garanzia ridotto (mai inferiore a un anno).  

2. Riconoscere e applicare l’Etichetta armonizzata di durabilità (> 2 anni)

L’uso della nuova etichetta standard scatta solo in presenza contestuale di quattro requisiti: garanzia del produttore gratuita, riferita al bene nel suo complesso, di durata superiore a due anni e formalmente comunicata al retailer.  

  • Caratteristiche: deve riportare obbligatoriamente durata in anni, marchio/nome del produttore e identificativo del modello. Nei negozi la dimensione minima è di 95 × 100 mm (a colori o b/n); online è richiesta a colori.  
  • Perimetro rigoroso: è vietato impiegare questa etichetta per estensioni a pagamento, garanzie del venditore o coperture parziali su singoli componenti.  

3. Riprogettare il percorso precontrattuale e il checkout online

Per le vendite digitali, l’informazione sulla garanzia commerciale di durabilità deve apparire in modo chiaro ed evidente immediatamente prima dell’inoltro definitivo dell’ordine.

È consentita una visualizzazione “annidata”, purché l’etichetta completa compaia al primo click, tocco o passaggio del cursore. Vanno inoltre integrate le informative precontrattuali sulle opzioni di consegna a minor impatto ambientale (se realmente disponibili) e sui servizi post-vendita.  

4. Blindare contratti di fornitura e flussi di dati tecnici a monte

In base agli artt. 48, comma 1, lett. e-bis, e 49, comma 1, lett. n-bis del Codice del consumo, il retailer non ha l’obbligo di ricercare attivamente le informazioni presso i produttori, deve esporle solo nella misura in cui il fabbricante gliele metta a disposizione. Lo stesso principio di esonero vale per aggiornamenti software e riparabilità.

Diventa perciò essenziale aggiornare i contratti di fornitura e prevedere protocolli sistematici per farsi trasmettere per tempo dati su durabilità, indice di riparabilità UE, disponibilità, costi e canali di ordine dei ricambi.  

5. Bonificare i claim ambientali generici su store, packaging e advertising

La riforma inserisce nella black list delle pratiche in ogni caso sleali (allegato I al Codice del consumo) l’uso di espressioni generiche quali “green”, “ecologico”, “sostenibile” o “rispettoso dell’ambiente” se non supportate da un’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali.

È vietato anche vantare come distintivo un beneficio che riguarda solo una singola componente o attività dell’impresa, oppure spacciare come valore aggiunto caratteristiche che costituiscono semplici obblighi di legge previsti per tutti i prodotti della categoria.  

6. Stop a claim fondati sulla compensazione di emissioni di gas serra

Entra espressamente tra le pratiche sempre vietate qualsiasi comunicazione commerciale che presenti un prodotto con un impatto neutro, ridotto o positivo sulle emissioni di gas serra se tale risultato si basa unicamente su meccanismi di compensazione (come crediti di carbonio, riforestazione o compensazione indiretta) anziché su un effettivo abbattimento nel ciclo di vita del bene.  

7. Audit sui marchi di sostenibilità e sui servizi di comparazione

È vietato esporre marchi, loghi o etichette ecologiche che non siano stati istituiti da un’autorità pubblica o non poggino su un sistema di certificazione verificabile da parte di terzi indipendenti (i bollini di auto-certificazione interna non sono più ammessi).

Inoltre, se l’eCommerce include tool o servizi di comparazione basati su parametri ambientali, sociali o di riciclabilità, occorre rendere trasparenti il metodo di confronto, i soggetti comparati e i criteri di aggiornamento dei dati.  

8. Trasparenza assoluta su software, ricambi e vita utile del prodotto

Vengono sanzionate come sleali le pratiche volte ad accorciare artificialmente la vita dei prodotti o a disinformare il consumatore. È vietato:  

  • commercializzare beni con limiti di durabilità preimpostati (se noti al retailer);  
  • mentire sulla reale riparabilità;  
  • presentare come indispensabili aggiornamenti software che sono semplici migliorie accessorie, od ometterne gli impatti negativi sulle prestazioni;  
  • indurre a sostituire materiali di consumo prima del tempo o dichiarare falsamente che l’uso di ricambi non originali compromette il funzionamento del dispositivo.  

9. Costruire il fascicolo probatorio a presidio del rischio sanzionatorio AGCM

Il d.lgs. 30/2026 non crea un apparato di sanzioni a sé stante, ma riconduce le violazioni alla disciplina generale delle pratiche commerciali scorrette (artt. 24–27-quater del Codice del consumo).

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) può bloccare le vendite, ordinare la pubblicazione dei provvedimenti di condanna e infliggere sanzioni pecuniarie rilevanti.

È obbligatorio archiviare e tenere pronte prove documentali, perizie e schede tecniche a supporto di ogni singolo claim di sostenibilità o durabilità esposto a scaffale o online.  

10. Istituire un piano interno di compliance tra legale, acquisti e store operations

L’adeguamento non può restare confinato all’ufficio legale. Occorre un piano di conformità con scadenze, ruoli e controlli periodici:  

  • censire tutti i canali (punti vendita fisici, siti proprietari, app e marketplace);  
  • revisionare packaging, cartellonistica in corsia, schede prodotto online e campagne social;  
  • formare in modo mirato i team acquisti (per i rapporti coi fornitori), il marketing e il personale di cassa e customer service, a diretto contatto con il consumatore finale.

Foto di apertura: immagine realizzata con intelligenza artificiale a scopo illustrativo.

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