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Tendenze PPWR, EDRA chiede il rinvio di 16 mesi dell’entrata in vigore

imballaggio cartone

La federazione europea dei retailer dell’home improvement lancia un appello alla Commissione europea per le troppe incertezze normative e tecniche per garantire un’applicazione corretta del nuovo regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

L’European DIY Retail Association (EDRA), insieme alla Federazione Internazionale delle Associazioni di Articoli per la Casa e Ferramenta, ha chiesto ufficialmente alla Commissione europea di posticipare di 16 mesi l’applicazione del nuovo Regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR – Packaging and Packaging Waste Regulation).

In una lettera indirizzata a Teresa Ribera, vicepresidente esecutivo della Commissione europea per una transizione pulita, equa e competitiva, il segretario generale di EDRA, John W. Herbert, evidenzia come il settore condivida pienamente gli obiettivi ambientali del regolamento, ma ritenga impossibile rispettare le nuove disposizioni nei tempi previsti a causa di un quadro normativo ancora incompleto.

Secondo l’associazione, le imprese si trovano oggi a dover preparare procedure, sistemi informatici e investimenti sulla base di obblighi il cui contenuto definitivo non è ancora stato chiarito. Le linee guida e le FAQ pubblicate dalla Commissione sono arrivate soltanto in una fase avanzata del processo e non consentono alle aziende di organizzarsi adeguatamente. Inoltre, sono ancora attesi importanti atti di legislazione secondaria che dovrebbero definire aspetti tecnici fondamentali.

Il rischio di frammentazione del mercato unico

Uno dei principali timori espressi da EDRA riguarda la possibilità che le attuali ambiguità del regolamento producano interpretazioni differenti da parte dei singoli Stati membri, generando ulteriori frammentazioni del mercato unico europeo. A ciò si aggiunge il fatto che la data di entrata in vigore è prevista nel corso dell’anno, interrompendo cicli contrattuali, procedure operative e attività di rendicontazione già pianificate dalle aziende.

La federazione ritiene quindi necessario un rinvio che permetta di completare il quadro normativo e garantire condizioni uniformi di applicazione in tutta l’Unione europea.

Nella lettera vengono elencate diverse criticità che, secondo EDRA, impediscono alle imprese di prepararsi in modo corretto.

Tra queste figura il tema degli imballaggi da trasporto B2B. L’associazione contesta il fatto che agli imballaggi destinati alle filiere professionali vengano applicati gli stessi obblighi previsti per gli imballaggi destinati ai consumatori finali.

Si tratta infatti di imballaggi che circolano esclusivamente tra operatori economici e che non entrano normalmente nel flusso dei rifiuti domestici. EDRA chiede quindi che venga chiarito formalmente se per questi imballaggi possano essere previsti obblighi semplificati e sistemi di tracciabilità meno onerosi.

Un altro punto riguarda la Dichiarazione di Conformità prevista dall’articolo 39 del regolamento. Secondo EDRA mancano indicazioni precise sul livello a cui tale dichiarazione deve essere redatta, sulle caratteristiche tecniche da considerare, sugli effetti di eventuali cambi di fornitore e sugli obblighi di traduzione. Una situazione che espone in particolare i retailer che commercializzano prodotti a marchio privato a significativi rischi legali.

Sostanze pericolose e responsabilità estesa del produttore

Ulteriori preoccupazioni riguardano la conformità relativa alle sostanze pericolose. Le FAQ pubblicate dalla Commissione hanno confermato che la norma EN 13428:2004 perderà la presunzione di conformità a partire dal 12 agosto 2026, ma al momento non esiste ancora una norma armonizzata sostitutiva né una metodologia temporanea riconosciuta. Secondo EDRA, ciò lascia produttori e distributori privi di strumenti certi per dimostrare e verificare la conformità degli imballaggi.

Infine, l’associazione richiama l’attenzione sul tema della Responsabilità Estesa del Produttore (EPR). Il regolamento attribuisce agli Stati membri la gestione degli aspetti finanziari, ma lascia alle organizzazioni nazionali la classificazione degli imballaggi professionali e industriali.

Questa impostazione rischia di produrre differenze sostanziali tra Paesi, con il paradosso che uno stesso imballaggio possa essere soggetto a obblighi economici differenti semplicemente attraversando un confine nazionale. EDRA chiede quindi una definizione armonizzata a livello europeo.

La richiesta alla Commissione europea

Alla luce di queste criticità, EDRA invita la Commissione europea e i colegislatori a rinviare di 16 mesi la data di applicazione del PPWR, attualmente fissata al 12 agosto 2026. Secondo l’associazione, esistono già precedenti normativi che dimostrano la possibilità di intervenire sulle tempistiche di applicazione quando le condizioni per una reale conformità non sono ancora presenti, come avvenuto per la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) e per la Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CS3D).

Nella conclusione della lettera, EDRA si dichiara disponibile a collaborare con la Commissione europea e con i colegislatori per individuare soluzioni che consentano di raggiungere gli obiettivi ambientali del regolamento senza compromettere l’operatività delle imprese e il corretto funzionamento del mercato unico europeo.

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