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Marketplace, verso un regolamento europeo

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Gli ambasciatori degli Stati membri riuniti nel Coreper hanno approvato lo scorso 20 febbraio l’accordo provvisorio raggiunto precedentemente (il 13) con il Parlamento europeo su un progetto di regolamento che riguarda le relazioni tra le piattaforme online e le imprese che conducono le loro attività di vendita attraverso di esse.

L’obiettivo principale del regolamento è stabilire un quadro giuridico che garantisca termini e condizioni trasparenti per gli utenti aziendali di piattaforme online, nonché effettive possibilità di ricorso laddove tali termini e condizioni non siano rispettati dalle piattaforme

La definizione di “piattaforme” online coperte dal regolamento includono marketplace online, negozi di applicazioni software online e/o social media, nonché motori di ricerca, indipendentemente dal loro luogo di ubicazione, a condizione che servano utenti aziendali che hanno residenza all’interno dell’UE e che offrono beni o servizi a consumatori che si trovano all’interno dell’UE.

Per quanto riguarda la trasparenza, le piattaforme devono utilizzare termini e condizioni semplici e intelligibili per la fornitura dei loro servizi di intermediazione online. Dovrebbero fornire una dichiarazione dei motivi ogni volta che decidono di limitare, sospendere o interrompere l’uso dei loro servizi da parte di un utente aziendale. Inoltre, devono divulgare pubblicamente i principali parametri che determinano la classifica degli utenti aziendali nei risultati di ricerca, nonché qualsiasi trattamento differenziato che concedono a beni e / o servizi offerti direttamente da loro o attraverso attività che rientrano nelle loro competenze. Devono inoltre divulgare la descrizione delle principali considerazioni economiche, commerciali o legali per limitare la capacità degli utenti aziendali di offrire condizioni diverse ai consumatori al di fuori della piattaforma.

Per quanto riguarda i meccanismi di ricorso, il regolamento obbliga tutte le piattaforme (tranne le più piccole, come chiaramente definite nel regolamento) a istituire un sistema interno efficiente e rapido per la gestione dei reclami e a riferire annualmente sulla sua efficacia. Richiede inoltre che le piattaforme elenchino, nei loro termini e condizioni, due o più mediatori per i casi in cui il sistema interno di gestione dei reclami non è in grado di risolvere una controversia tra i loro utenti aziendali. Il regolamento stabilisce il diritto di organizzazioni rappresentative, associazioni o enti pubblici ad avviare procedimenti giudiziari contro piattaforme che non rispettano i requisiti del regolamento. Infine, il regolamento autorizza gli Stati membri a stabilire sanzioni in linea con i loro sistemi nazionali in caso di violazioni del regolamento.

La Commissione è invitata a:

  • incoraggiare le piattaforme a costituire organismi di mediatori specializzati indipendenti ,
  • elaborare codici di condotta
  • valutare regolarmente il funzionamento delle nuove regole.

Il regolamento si applica dodici mesi dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea. A breve, il testo concordato, seguendo il consueto esame giuridico-linguistico, sarà presentato per adozione formale dal Parlamento europeo e dal Consiglio a breve.

Le piattaforme online sono elementi chiave per il commercio digitale. Al momento, oltre un milione di imprese dell’UE commerciano attraverso piattaforme online e si stima che circa il 60% dei consumi privati ​​e il 30% del consumo pubblico di beni e servizi transati su web siano negoziati tramite intermediari online.

Pur offrendo un grande potenziale in termini di accesso efficiente ai mercati (transfrontalieri), attualmente le imprese europee non possono sfruttare appieno il potenziale dell’economia della piattaforma online a causa di una serie di pratiche commerciali potenzialmente dannose e della mancanza di meccanismi di ricorso efficaci nell’Unione. Allo stesso tempo, i fornitori di servizi online incontrano difficoltà a operare in tutto il mercato unico a causa della frammentazione emergente.

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