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Assofermet e la normativa RAEE

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Lo scorso 26 giugno, Assofermet (associazione che raggruppa i più importanti grossisti italiani di ferramenta)  con il Centro di Coordinamento RAEE, le Associazioni di categoria dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, le Associazioni delle Aziende di Raccolta dei Rifiuti e le Organizzazioni delle Imprese Commerciali e della Distribuzione, hanno raggiunto un importante Accordo di Programma che individua le condizioni generali di raccolta e gestione dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), previsto dal Nuovo Decreto RAEE (D.Lgs. n. 49/2014).

A oggi in Italia il sistema dei RAEE raccoglie circa 240.000 tonnellate di prodotti destinati al recupero e/o al trattamento corretto. L’obiettivo stabilito dal Decreto 49/2014 è quello di arrivare, entro 5 anni, a raccogliere 720.000 tonnellate di RAEE, pari circa al 65% di tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato ogni anno.

L’Accordo del 26 giugno prende in esame soprattutto gli articoli 11 (Deposito preliminare alla raccolta presso i distributori) e 16 (Ritiro e trasporto dei RAEE conferiti presso i distributori), ha validità triennale, con decorrenza dal 1 luglio 2015, e prevede alcune novità rilevanti per la gestione dei RAEE in Italia.

In particolare per il settore della Distribuzione, l’Accordo ridefinisce i premi di efficienza, aumentandoli considerevolmente, da elargire ai Distributori per i RAEE raccolti, disciplinando al contempo le modalità e i tempi per il loro ritiro e l’organizzazione della raccolta in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale.

In pratica i rivenditori che trattano prodotti elettrici e/o elettronici sono tenuti a:

  • iscriversi all’Albo Nazionale Gestori Ambientali;
  • fornire informazioni ai clienti sul ritiro gratuito dell’apparecchiatura usata a fronte dell’acquisto di una nuova (il ritiro può avvenire presso il punto vendita oppure direttamente presso il domicilio del cliente al momento della consegna del nuovo);
  • ritirare il rifiuto e compilare la scheda contenente i dati anagrafici del cliente che consegna l’apparecchio e il codice che identifica il rifiuto;
  • raggruppare i rifiuti presso il punto vendita o presso altro luogo dotato di caratteristiche idonee (non accessibile a terzi e pavimentato);
  • trasportare i rifiuti dal domicilio del cliente al luogo di raggruppamento o direttamente al centro raccolta (con cadenza mensile o al raggiungimento del peso di 3500 Kg.);
  • compilare la documentazione richiesta per poter svolgere quest’attività.

A fronte di tali adempimenti si potrà avere accesso ai premi di efficienza, che sono stati regolati, come leggiamo nel sito del CdC RAEE, nel seguente modo: “Il premio sarà erogato per ogni tonnellata ritirata che apparterrà ad un carico pari o superiore alle soglie di buona operatività”.

Le soglie della “buona operatività” sono state stabilite in 1.200 kg. per gli R1, 2.000 kg. per gli R2, 1.300 kg. per gli R3, 800 kg. per gli R4 e 50/100 kg. per gli R5. I premi corrispondenti ammontano a 50 euro per tonnellata per gli R1 e R3, 105 euro per tonnellata per gli R2 e R4 e 250 euro per tonnellata per gli R5.

Per ritiri sotto la soglia di buona operatività la premialità sarà pari a 20 euro per tonnellata per ogni raggruppamento.

Beninteso che tutta questa regolamentazione vale per tutta la distribuzione al dettaglio, compresi i portali di e-commerce.

Un altro punto molto importante su cui Assofermet si è battuta con forza a tutela dei negozi di prossimità, riguarda la richiesta del Governo di ampliare a tutta la distribuzione l’obbligo del ritiro “uno contro zero”, cioè il ritiro obbligatorio del RAEE anche a fronte di nessun acquisto. Tale richiesta non è passata, tanto che l’Accordo conferma le disposizioni comunitarie che prevedono l’obbligatorietà del ritiro “uno contro zero” solo per i negozi che dedicano più di 400 metri quadrati alla vendita di AEE e limitatamente a RAEE inferiori ai 25 centimetri. In tutti gli altri casi al ritiro di un RAEE dovrà corrispondere l’acquisto di un prodotto analogo.

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