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DPCM, prepararsi al 4 maggio

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Il DPCM del 26 aprile. L’allegato 1 le misure per gli esercizi commerciali. Valido dal 4 al 17 maggio. Al via costruzioni e produzione di mobili.

Dopo la conferenza stampa televisiva di ieri sera, 26 aprile, è stato reso disponibile il nuovo DPCM che va a sostituire quello del 10 dello stesso mese.

Tuttavia è bene specificare che ” Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020, a eccezione di quanto previsto dall’articolo 2, commi 7, 9 e 11, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020″.

A questo si aggiunge che le Regioni potranno continuare ad applicare misure di contenimento più restrittive “anche d’intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale”.

Negozi e imprese

Per quanto riguarda gli esercizi commerciali dal 4 maggio l’allegato 1, ovvero il documento che comprende le attività che possono lavorare, fatto salvo che gli accorgimenti sono sempre gli stessi: distanziamento, fornitura di guanti, igienizzati, ecc., l’elenco si amplia, e francamente diciamo finalmente, di una categoria: il commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti. Una decisione che mette un punto fermo ad una confusione che si è protratta per diverse settimane.

Per quanto riguarda la tipologia delle merci non cambia molto, come al solito si parla di generi alimentari e di prima necessità.

Nell’allegato 5, inoltre, vengono descritte le misure per gli esercizi commerciali:

  • Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
  • Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell’orario di apertura.
  • Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria.
  • Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
  • Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
  • Uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande.
  • Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità: a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie; b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori; c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
  • Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

Per quanto riguarda e imprese, il cui elenco fa capo all’allegato nr 3, va detto che le categorie riammesse all’apertura sono più numerose. Si va dalla produzione di articoli in pelle, agli autoveicoli e altri mezzi, la metallurgia e , per i settori più vicini al nostro settore, tutto il comparto delle costruzioni e la produzione di mobili. Infine possono riaprire tutti i grossisti.

A questo aggiungiamo che:

  • Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.
  • Le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.

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