Sentenza favorevole per Bricoman Italia

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello di Brico Io contro Comune di Rimini e Bricoman Italia srl.
Il Consiglio di Stato – Sezione Quarta, con sentenza del 10 luglio 2025, ha respinto l’appello presentato da Brico Io S.p.A., rappresentata dall’avvocato Franco Fiorenza, contro il Comune di Rimini, assistito dagli avvocati Federico Gualandi e Francesca Minotti, e nei confronti di Bricoman Italia S.r.l., difesa dagli avvocati Dario La Torre e Antonella Ceschi.
L’appello mirava a riformare la sentenza n. 403/2023 del T.A.R. Emilia-Romagna, che aveva già respinto il ricorso di Brico Io contro gli atti con cui il Comune aveva autorizzato la realizzazione di un nuovo punto vendita di Bricoman nella zona “ex Corial” di Rimini.
Le contestazioni di Brico Io
Brico Io sosteneva, secondo quanto riportato dalla sentenza, che l’intervento realizzato da Bricoman, a soli 3,5 km da uno dei suoi negozi, fosse stato illegittimamente autorizzato come due “medie strutture di vendita”, mentre in realtà avrebbe dovuto essere qualificato come “grande struttura di vendita” o “centro commerciale”. Secondo la società, ciò avrebbe richiesto una Valutazione di impatto ambientale (VIA) e una diversa disciplina urbanistica.
Brico Io aveva chiesto l’annullamento di una serie di atti, tra cui il permesso di costruire convenzionato n. 2021-462-3413; il verbale della conferenza di servizi; la delibera del Consiglio Comunale di Rimini n. 33 del 29 marzo 2022; le successive SCIA (21 novembre, 7 dicembre e 9 dicembre 2022) e l’autorizzazione all’apertura rilasciata il 12 dicembre 2022.
Oltre all’annullamento degli atti, la società chiedeva anche il risarcimento danni per lo sviamento di clientela derivante dall’apertura del nuovo negozio.
La decisione del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha confermato integralmente la sentenza del T.A.R., ritenendo inammissibile e infondato il motivo con cui Brico Io sosteneva la natura di “centro commerciale” della struttura, poiché nel primo grado di giudizio non erano state fornite prove sufficienti e le nuove allegazioni presentate in appello sono state considerate tardive ai sensi dell’art. 104 c.p.a.
Infondato anche il secondo motivo, relativo alla presunta illegittima “cumulazione” dei benefici urbanistici previsti dagli articoli 19-bis e 19-ter della legge regionale Emilia-Romagna n. 14/1999 (vendita congiunta all’ingrosso e dettaglio e vendita di materiali ingombranti). Per i giudici, si trattava di due esercizi distinti e dunque ciascuno poteva beneficiare autonomamente delle agevolazioni previste.
Di conseguenza, sono state respinte anche le censure contro le SCIA presentate da Bricoman e la richiesta di risarcimento danni.
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