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Sentenza Bricoman Italia: importante riferimento per la GDS


“E’ una sentenza che costituisce un importante punto di riferimento per tutta la grande distribuzione. Le contestazioni, in merito all’installazione delle scaffalature sono frequenti e, pur trattandosi di supporti per lo stoccaggio delle merci su aree esterne, il confronto con gli uffici tecnici locali, spesso esprime posizioni molto diverse”.

Questo il commento di Walter Scano, Direttore Affari Legali e Societari delle insegne Leroy Merlin Italia, Bricocenter Italia e Zodio Italia, all’indomani della sentenza che ha visto protagonisti Bricoman Italia srl contro il Comune di Caronno Pertusella (VA). L’insegna ha vinto un’importante ricorso al Consiglio di Stato sull’autorizzazione all’installazione dei rack nell’ambito dei piazzali esterni ai punti vendita.

Finalmente chiarita la natura della scaffalature poste sui piazzali esterni

Secondo quanto riportato nella comunicazione dell’avvocato Antonella Ceschi, legale che ha rappresentato Bricoman e vinto il ricorso: “con la sentenza n. 337/2019 il Consiglio di Stato ha definitivamente chiarito la natura ed il regime autorizzativo delle scaffalature così ampiamente utilizzate, soprattutto dalla grande distribuzione, nell’ambito dei piazzali esterni dei propri punti vendita, al fine di meglio sfruttare sia gli spazi dedicati all’immagazzinaggio e scorte di merci, sia quelle dedicate all’esposizione e vendita di prodotti”.

Ma cosa era successo? Il Comune di Caronno Pertusella aveva contestato all’insegna, la mancanza di un permesso per la costruzione e l’ancoraggio a terra degli scaffali, ordinando la rimozione delle stessi, pena l’acquisizione dell’area ove sono ubicate le scaffalature. Non solo, il Comune ne aveva sottolineato anche il forte impatto urbanistico, in considerazione dell’altezza (circa 6 mt) delle scaffalature.

Dal canto suo Bricoman si era opposto, “sottolineando la natura meramente strumentale delle scaffalature stesse rispetto all’attività principale esercitata sul punto vendita, ma anche rispetto alla destinazione del piazzale ove erano ubicate le scaffalature oggetto di contestazione, già destinato in sede di pianificazione attuativa e titoli edilizi allo stoccaggio merci e parte ad area a vendita”.

A supporto era stato evidenziato che la pavimentazione del piazzale era stata autorizzata, implicando, di conseguenza anche la possibilità di successive iniziative per attrezzare l’area “al fine di meglio sfruttare gli spazi e riporre la merce con ordine e in sicurezza, trattandosi peraltro spesso di materiali pesanti o ingombranti”.

Un altro elemento, portato all’attenzione del giudice è stato quello relativo alle scaffalature, aperte su 4 lati e sormontati solo in alcuni casi da lastre in plexiglass a protezione della merce, che per le loro caratteristiche non potevano essere identificate come superfici coperte, quindi senza generare nuova volumetria.

Inoltre, se è pur vero che le scaffalature sono amovibili, il motivo è perché “l’ancoraggio a terra viene effettuato per mere ragioni di sicurezza, onde impedire la caduta dello scaffale stesso a causa del carico di merce”. Un fissaggio che, peraltro, non ne impedisce lo spostamento.

Scarica e leggi la Sentenza

Regime autorizzativo delle scaffalature



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