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Illuminazione, on line 7 prodotti su 10 non sono conformi

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Redazione

L’ultima edizione dell’Online Mystery Shopper Exercise di LightingEurope ha mostrato, ancora una volta, un alto livello di non conformità online per i prodotti di illuminazione. L’appello di 59 associazioni.

Non solo e il 95% dei prodotti consegnati e ispezionati fisicamente non era conforme, il che significa che la maggior parte di essi mancava dei marchi CE e WEEE, della progettazione ecocompatibile e delle informazioni sulla sicurezza.

E, ancora, Il “Progetto EEPLIANT3” ha dimostrato che la non conformità ai requisiti dell’UE rimane preoccupantemente alta. Per quanto riguarda le sorgenti luminose, sono stati esaminati 83 e-shop. Il 96% (239) dei 249 modelli controllati su questi siti web non era conforme ai requisiti UE sull’esposizione dell’etichetta energetica e/o della scheda informativa del prodotto. I test sono stati ancora più sconvolgenti: 71 sorgenti luminose su 80 (89%) non hanno superato i test di verifica.

Dal 65% al 100% delle lampadine a LED vendute sui mercati online non erano conformi ai requisiti WEEE secondo lo studio multinazionale EucoLight di fine 2022 (in 8 Paesi partecipanti).

L’appello di 59 associazioni

Le ONG e le industrie europee uniscono ancora una volta le forze per sollecitare i responsabili politici dell’UE a dare priorità all’eliminazione delle lacune legali nella regolamentazione e nell’applicazione del commercio online attraverso i mercati online durante il mandato 2024-2029. 

LightingEurope, l’associazione che rappresenta i produttori, con le sue 58 associazioni nazionali, tra le quali Assil e Federlegno-Arredo (Assoluce) vogliono porre l’attenzione sul numero sempre crescente di prodotti non conformi disponibili sul mercato dell’UE attraverso i mercati online. Questi prodotti riguardano diverse aree politiche, tra cui la sicurezza dei prodotti, la sostenibilità, i diritti di proprietà intellettuale (DPI) o la partecipazione a schemi di responsabilità estesa del produttore (schemi EPR). 

La precedente legislatura, attraverso il Green Deal, ha stabilito regole per aiutare l’UE a raggiungere gli obiettivi climatici e a promuovere un futuro sostenibile. Le massicce importazioni dirette attraverso i mercati online sono molto importanti nel mercato interno dell’UE.

Controlli insufficienti. Che fare? Innanzitutto responsabilizzare le piattaforme

Tuttavia, come sottolinea LightingEurope, le insufficienti responsabilità dei mercati online e l’inefficace applicazione dei requisiti UE esistenti danneggiano l’ambiente, i consumatori, la competitività delle imprese europee, il funzionamento del mercato interno e la credibilità e l’impatto della legislazione UE, come ad esempio nel Green Deal e nella legislazione tradizionale sui prodotti e sulle sostanze chimiche.

L’aumento delle importazioni dirette e dei prodotti venduti online, unito alla mancanza di risorse per l’applicazione della normativa, rende difficile per le autorità di vigilanza del mercato effettuare sufficienti controlli di conformità. Quindi, per affrontare il problema sarebbe ancora più efficace impedire l’immissione sul mercato dell’UE di quantità massicce di prodotti non conformi provenienti da Paesi terzi. Ciò richiederà obblighi aggiuntivi per i mercati online nella legislazione dell’UE. 

Gli sforzi per creare un mercato interno efficiente sono compromessi dall’attuale quadro giuridico dell’UE, in cui i mercati online e il loro ruolo di piattaforme nella legge sui servizi digitali, possono facilitare la vendita di prodotti da venditori di tutto il mondo ai consumatori dell’UE – senza essere responsabili del controllo proattivo della conformità di tali prodotti o imballaggi. Questo obbligo spetta solo agli operatori economici e i mercati online non sono ancora stati riconosciuti come tali. 

Né la legge sui servizi digitali (DSA), né la legislazione sulla sicurezza dei prodotti o il Green Deal hanno affrontato questa lacuna critica. Questo perché i retailers online non sono considerati operatori economici e non immettono prodotti sul mercato. 

Le raccomandazioni di LightingEurope

Per affrontare le questioni sopra citate, l’associazione suggerisce al legislatore alcune possibili azioni che potrebbero rivelarsi utile nell’arginare il fenomeno:

  • Un requisito legale che prevede che ci sia sempre un operatore economico nell’UE responsabile della conformità dei prodotti (compreso l’imballaggio) venduti nell’UE: Per tutti i canali di vendita online, deve essere presente un operatore economico con sede nell’Unione Europea (UE) o nello Spazio Economico Europeo (SEE).
  • la legislazione pertinente per quel prodotto (ad esempio, la direttiva sulla bassa tensione, il regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili, la classificazione delle etichette e degli imballaggi (CLP) o la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)).
  • Riconoscimento dei mercati online come operatori economici e riconoscimento che i mercati online sono considerati immettere i prodotti sul mercato se non c’è nessun altro operatore economico nell’UE che possa essere considerato aver immesso il prodotto sul mercato dell’UE: Ciò può essere fatto
  • introducendo un regolamento omnibus che modifichi tutta la legislazione pertinente per riconoscere come operatori economici i mercati online (comprese tutte le possibili piattaforme online, come i siti di comparazione e i social media) che facilitano la vendita di prodotti e imballaggi da venditori di Paesi terzi all’UE. Quando il venditore ha sede al di fuori dell’UE o del SEE, le responsabilità dell’importatore dovrebbero ricadere sui mercati online.
  • Modificare la sezione 4 delle DSA (articoli 29-32) in modo che gli obblighi di diligenza dei mercati online siano allineati con gli obblighi degli importatori per garantire che le vendite di prodotti agevolate per conto dei venditori nei Paesi terzi siano conformi alla legislazione dell’UE. Gli obblighi degli importatori sono pressoché gli stessi in tutte le legislazioni sui prodotti e sull’ambiente. Questo requisito non dovrebbe applicarsi al mercato online se i prodotti (compreso l’imballaggio) sono già importati da un altro operatore economico nell’UE e come tali sono già in libera circolazione sul mercato dell’UE e collegati a un altro operatore economico.
  • Obblighi rafforzati per i mercati online: Se esistono obblighi legati specificamente alla distribuzione dei prodotti (ad esempio, nella legislazione ambientale), il mercato online dovrebbe assumere gli obblighi del distributore, a meno che il mercato online non abbia garantito che il distributore abbia già adempiuto correttamente ai suoi obblighi.
  • I mercati online dovrebbero essere responsabili dell’identificazione di operatori economici fraudolenti per prevenire pratiche illegali ricorrenti. Dovrebbero avere obblighi di verifica specifici stabiliti in ogni atto legislativo. Ad esempio, dovrebbero verificare se per alcuni prodotti è disponibile un’etichetta energetica nell’ambito della progettazione ecocompatibile o se il produttore di un prodotto soggetto alla responsabilità estesa del produttore è registrato presso le autorità prima di consentire la vendita online del prodotto stesso.
  • I mercati online dovrebbero avere l’obbligo di verificare accuratamente che le informazioni fornite dai commercianti che vendono sulla loro piattaforma soddisfino i requisiti di prodotto dell’UE o possano dimostrare di avere un operatore economico responsabile registrato nell’UE o nel SEE prima di poter entrare in contatto con i consumatori.
  • Mentre i mercati online dovrebbero avere la responsabilità di verificare la conformità alla Responsabilità estesa del prodotto (EPR) dei loro partner (come avviene attualmente in Germania, Francia e Spagna), questi dovrebbero dovrebbero avere anche la possibilità di assumersi le responsabilità EPR (registrazione, segnalazione, pagamento) per conto dei loro partner, se questi ultimi scelgono di farlo. L’approccio più semplice si riscontra in Francia, dove i mercati online possono semplicemente sostituirsi ai partner e assumersi gli obblighi EPR nel caso in cui questi ultimi non scelgano di farlo da soli. Un approccio simile si ritrova nell’art. 45 (5) del Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR). È necessario garantire che questo concetto sia armonizzato tra le diverse legislazioni EPR, in particolare tra il PPWR e la Direttiva Quadro sui Rifiuti (WFD).
  • Miglioramento della tracciabilità dei prodotti: La tracciabilità dei prodotti attraverso i database dovrebbe essere migliorata senza compromettere la credibilità e la funzionalità dell’infrastruttura esistente, con una corretta interazione di tutti i database già esistenti. La priorità dovrebbe essere data al collegamento dei database esistenti, quali Substances of Concern in articles as such or in complex objects Products (SCIP), European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) e Information and Communication System for Market Surveillance (ICSMS) con il Digital Product Passport. Privilegiare la connettività rispetto alla creazione di nuove banche dati rafforzerebbe la sorveglianza del mercato.
  • Dotare le autorità doganali di regole migliori per fermare le importazioni illegali attraverso i piccoli imballaggi: Il concetto di “importatore presunto” proposto come parte della riforma del Codice doganale dell’Unione dovrebbe essere approvato e accelerato. Inoltre, la definizione di “importatore presunto” dovrebbe includere la responsabilità di garantire che il prodotto o l’imballaggio siano conformi alla legislazione dell’UE. Insieme all’eliminazione della soglia di 150 euro per l’esenzione doganale, il provvedimento rappresenta un passo avanti in quanto rende importatori (anziché consumatori) i venditori online e i marketplace. Essi saranno obbligati a fornire alle autorità doganali non solo i dati necessari per l’immissione in libera pratica delle merci vendute ai consumatori nell’UE, ma anche le informazioni che devono raccogliere ai fini dell’IVA. Ciò dissuaderà le imprese dall’importare merci non sicure o non conformi e le incoraggerà ad assumersi una maggiore responsabilità nel garantire che le loro merci siano conformi alle normative dell’UE. Inoltre, semplificherebbe il processo sia per le imprese che per i consumatori e contribuirebbe a ridurre le frodi.

Naturalmente, dato l’ingente volume di prodotti che entrano nel mercato attraverso i mercati online, è essenziale stanziare maggiori risorse per la sorveglianza del mercato e le autorità doganali e incoraggiare una maggiore cooperazione tra questi enti.

Infine, un’attenzione particolare dovrebbe essere rivolta all’applicazione della normativa nei confronti dei venditori extracomunitari e dei mercati online che vendono direttamente ai consumatori dell’UE, con la possibilità di bloccare i pacchi e/o i siti dei mercati online e dei venditori che dimostrano di non essere conformi.

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