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Ferramenta, chiuse, aperte? Mah…(aggiornamento)


Non sono menzionate nell’allegato 1 del nuovo DPCM del 22 marzo, ma il punto 1 dell’articolo 1 dello stesso decreto è aperto a diverse interpretazioni.

Interpretazioni lecite e tra le più diverse. Già sabato 21, in serata, quando si parlava dell’arrivo di una nuova stretta al commercio e produzione, la consultazione della piattaforma social facebook si è rivelata un valido esempio delle perplessità di molte ferramenta, in singolo e in gruppo, che si interrogavano e chiedevano consiglio ai colleghi sull’eventualità di una serrata.

Poi il decreto è arrivato ma non ha fugato i dubbi degli addetti ai lavori, perchè se è vero che nel famoso allegato 1 non si fa menzione del codice Ateco, il 47, quello che solitamente contraddistingue la ferramenta e il centro brico, è altrettanto vero che il punto più discusso è senz’altro quello relativo al primo articolo dove si legge:

ART. 1
(Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale sono adottate le seguenti misure:

  • a) sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. L’elenco dei codici di cui all’allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze; 

Detto articolo è stato interpretato positivamente (nel senso di apertura) da alcuni, sia tradizionali sia gds, basti pensare che il gruppo Adeo ha riaperto tutte e tre le insegne, seppur con orari più brevi. Ma se il dubbio relativamente alla legittima apertura della rivendita al dettaglio è ancora oggi discusso, maggiori certezze sul fronte dei grossisti, i cui codici ateco sono esclusi, ad eccezione dei 46.69.91 e 46.49.94, rispettivamente dedicati al “Commercio all’ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per uso scientifico” e “Commercio all’ingrosso di articoli antincendio e antinfortunistici”.

E i grossisti che hanno questi codici potrebbero rimanere aperti, vendendo solo questo genere di articoli? E se non possono chi rifornirebbe le ferramenta – che secondo il decreto dell’11 marzo possono restare aperte – che classicamente fanno ricorso ai grossisti in modalità “magazzino”?

Insomma, la confusione c’è, tanto che Assofermet Ferramenta, l’associazione che rappresenta soprattutto i grossisti, ha emanato una nuova comunicazione che giudica il decreto del 22 marzo come un documento “che lascia spazio a sforzi interpretativi anche per la parte che riguarda il nostro settore”.

Prendendo atto che “è escluso l’ingrosso ferramenta, a cui comunque come per le altre attività è consentito fino al 25 mettere a dimora merci in entrata ed uscita“, l’associazione solleva perplessità anche “all’interpretazione della lettera a del decreto che richiama le aperture al dettaglio consentite dal decreto del giorno 11 Marzo ma non vede richiami all’allegato 1 di quel decreto”

La comunicazione, firmata dalla presidente Sabrina Canese termina nell’attesa che “qualcuno ci aiuti a fare chiarezza. Non possiamo in queste ore dare risposte chiare alla filiera perché di chiaro c’è poco. Ovviamente comprendiamo il momento emergenziale, straordinario e confuso. Ma oltre alle responsabilità verso la collettività abbiamo responsabilità verso i nostri clienti e noi stessi. Fino a ieri ritenuti essenziali ed oggi non si sa”.

AGGIORNAMENTO

Sono arrivati chiarimenti relativamente alle aperture e sì, vale quanto precedentemente scritto nello scorso DPCM dell’11 marzi scorso.



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