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Il punto sul “Bonus Verde” e sulla definizione di giardiniere


Nell’ambito dell’edizione 2018 di Myplant & Garden si è tenuto Game, evento dedicato alla formazione e informazione per i retailer del giardinaggio.

Durante la tre giorni di Game si è parlato di mercato, si è fatto il punto sulla distribuzione verde e, nell’appuntamento più atteso, la presidente di Assofloro Lombardia, Nada Forbici e un qualificato tavolo di esperti hanno affrontato due temi di grande attualità: il bonus verde, compreso nella recente legge di Bilancio 2018 e l’articolo 12 della legge del 28 luglio 2016 n. 154 che prevede la qualificazione professionale del manutentore del verde.

A fronte dell’approvazione di queste due importanti leggi, il mercato era in trepidante attesa dei decreti attuativi che chiarissero le modalità applicative delle leggi stesse.

Per il Bonus verde occorre aspettare

Per quanto riguarda il Bonus Verde, rispetto a quanto abbiamo pubblicato in un precedente articolo, possiamo segnalare qualche piccolo chiarimento in più rilasciato dall’Agenzia delle Entrate. Per esempio: i pagamenti degli interventi che si vogliono portare in detrazione devono essere effettuati in modalità tracciabile, quindi assegno, carta di credito o bonifico; inoltre è stato specificato che si possono portare in detrazione solo interventi di natura straordinaria.

Tutto ciò però è al momento classificabile solo come dichiarazione d’intenti, nel senso che non esiste ancora un documento ufficiale che regolamenta nei particolari la materia. L’ordinarietà o la straordinarietà degli interventi verdi in giardino, ma anche sul balcone e sul terrazzo, come recita la legge, è decisamente opinabile. Piantare un albero in giardino, oppure recintarlo con una siepe di fotinia sono da considerarsi interventi ordinari o straordinari?

Purtroppo queste domande non hanno potuto trovare risposta dai relatori del convegno perché dalla Agenzia delle Entrate non è ancora arrivato nulla di preciso e definitivo. Per le informazioni in nostro possesso dovremo aspettare la prima decade di marzo per avere un documento chiarificatore … nel frattempo la primavera si avvicina.

Art. 12 e professionalità del giardiniere

Nel caso dell’articolo 12 della legge del 28 luglio 2016 n. 154 che prevede la qualificazione professionale della figura del manutentore del verde, Nada Forbici ha invece potuto annunciare l’accordo raggiunto nella Conferenza Stato Regioni.

In sostanza da ora in poi per poter esercitare la professione del giardiniere occorre essere qualificati, seguire un percorso formativo di 180 ore e sostenere un esame che certifichi il livello di professionalità raggiunta.

Ciò significa che non ci sarà più spazio per l’improvvisazione e il lavoro nero, solo chi avrà ottenuto la qualifica di manutentore del verde potrà esercitare la professione sia in ambito pubblico che privato.

Riportiamo nel dettaglio i contenuti dell’accordo presentati durante il convegno.

Definizione manutentore del verde

Il manutentore del verde svolge l’attività professionale in diversi contesti e in diverse tipologie di aziende, quali cooperative di manutenzione di aree verdi, punti vendita di settore, garden center, imprese specifiche di realizzazione e manutenzione di aree verdi.

Articolazione e durata die corsi di formazione

La durata minima del percorso standard per ottenere la qualificazione di manutentore del verde è di 180 ore complessive di cui almeno 60 ore di attività pratiche, relativamente alle tecniche di potatura, concimazione, diserbo e difesa, utilizzo delle attrezzature e delle macchine agricole.

Requisiti di ammissione al percorso formativo

Ai fini dell’ammissione al corso di formazione per manutentori del verde sono necessari i seguenti requisiti:

  • possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado
  • 18 anni di età ovvero età inferiore purché in possesso di qualifica professionale triennale in assolvimento del diritto dovere all’istruzione e formazione professionale

Casi di esenzione e/o di riduzione del percorso

Fermo restando il compimento di 18 anni di età, sono esentati dall’obbligo di frequenza del percorso formativo e del relativo esame:

  • i soggetti in possesso di qualificazione professionale regionale riconducibile alle ADA del QNQR associate alla qualificazione di manutentore del verde e nei settori scientifico disciplinari, relativi alle discipline agrarie e forestali.
  • I soggetti in possesso di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, ambientali e naturalistiche.
  • I soggetti in possesso di master post-universitario in temi legati alla gestione del verde e/o del paesaggio.
  • I soggetti in possesso di diploma di istruzione superiore di durata quinquennale in materia agraria e forestale.
  • Gli iscritti negli ordini e collegi professionali del settore agrario e forestale.
  • I soggetti in possesso di qualifica di operatore agricolo e di diploma di tecnico agricolo rilasciati a seguito della frequenza dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).
  • Con riferimento alle imprese iscritte, alla data di entrata in vigore della legge del 28 luglio 2016 n. 154, al Registro delle Imprese della CCIAA, le seguenti figure: titolare, socio con partecipazione di puro lavoro, coadiuvante, dipendente, collaboratore familiare di impresa. Per queste figure occorre dimostrare un’esperienza almeno biennale, maturata alla data di stipula del presente accordo, attraverso specifica documentazione da presentare agli organismi preposti all’iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA o degli Albi delle imprese artigiane.

Esame finale

La qualificazione all’attività di manutentore del verde è rilasciata previo superamento di apposito esame volto a verificare l’acquisizione delle adeguate competenze tecnico professionali previste dal corso.

Accedono all’esame i soggetti che hanno frequentato almeno l’80% delle ore complessive del percorso formativo sia per la parte didattica frontale che per la parte pratica.



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